VIETATE LE FERIE DURANTE IL PREAVVISO - GIUSTIFICATO IL RECESSO PER IL LAVORATORE.

Un dirigente di banca presentava le dimissioni e si offriva di prestare il
proprio lavoro per tutto il periodo di preavviso, previsto in tre mesi. Nelle
more, il datore di lavoro lo aveva costretto a non lavorare sfruttando i
giorni di ferie rimasti a propria disposizione: così facendo, infatti, riteneva
di poter evitare il duplice pagamento (sia delle ferie sia del periodo di
preavviso), ritenendo di non violare il divieto di computabilità previsto
dall’art. 2109 cc, ultimo comma.
Il lavoratore, quindi, recedeva dal contratto anticipatamente e proponeva
ricorso al Tribunale, il quale dichiarava la non regolarità del
comportamento datoriale e conseguentemente sanciva la legittimità
del recesso.
La Corte di Appello, cui si era rivolta la Banca datore di lavoro, riformava
la decisione ritenendo che la condotta non violasse il divieto di
computabilità nelle ferie del periodo di preavviso previsto dalla norma.
Il dirigente ricorreva così per Cassazione, dinanzi la sezione lavoro,
lamentando, in estrema sintesi, la violazione dell’art. 2109 cc, ultimo
comma, e 2119 c.c.
L’art. 2109 c.c. prevede che “Non può essere computato nelle ferie il
periodo di preavviso indicato nell'articolo 2118 “.
La ratio legis di questo articolo è radicata nel fatto di ritenere che la
funzione delle ferie del lavoratore sia volta al recupero delle energie
psico-fisiche e di cura delle relazioni affettive e sociali; esse maturano in
proporzione alla durata della prestazione lavorativa.
L’art. 2119 c.c stabilisce che “ciascuno dei contraenti può recedere dal
contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo
determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato,
qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al
prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità
indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce
giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore
o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda”.
La norma, quindi, prevede che il recesso per giusta causa implica
l'avveramento di un fatto di gravità tale da porre in crisi il rapporto
fiduciario tra il datore di lavoro e il prestatore.
La nozione di giusta causa trova la propria fonte nella legge, con la
conseguenza che ogni elencazione contenuta nei contratti collettivi o in atti
unilaterali del datore di lavoro hanno valenza esemplificativa e non
tassativa.
Decisione della Corte
La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 985,
depositata il 17 gennaio 2017, ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore,
con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche
per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
In particolare la Suprema Corte ha cassato la sentenza ribadendo
l’illegittimità del comportamento del datore di lavoro che aveva imposto
“ferie forzate” al lavoratore durante lo svolgimento del periodo di
preavviso. È stato così ritenuto violato il divieto di computabilità previsto
dal codice e conseguentemente giusta causa di recesso per il dirigente.
Richiamando quindi alcuni precedenti (Cass. 4.11.2010, n. 22443; cass.
21.05.2007 n. 11740), è stato nuovamente riaffermato il principio secondo
cui il diritto di recesso opera con efficacia immediata. Inoltre è stato
precisato che opera ope legis lo spostamento del termine finale del
preavviso perchè sussiste il diritto del lavoratore di godere delle ferie e la
maturazione del diritto al numero, proporzionalmente correlato, di giorni
di ferie.
Osservazioni
La sentenza appare interessante poiché richiama l’attenzione su un fatto
che non di rado si verifica: i lavoratori “uscenti” sono invitati a sostituire il
periodo di preavviso con le ferie maturate e spettanti, nella convinzione
non solo della legittimità di tale richiesta, ma soprattutto perché così
facendo vi è un concreto risparmio in termini di costo per il datore di
lavoro.
Nella pronuncia, tra l’altro è precisato che il lavoratore non solo ha diritto
di recedere anticipatamente dal contratto ove gli venga impedito di
svolgere la propria opera durante il preavviso per fargli usufruire delle
ferie, ma che tale recesso ha efficacia immediata.
Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 17/1/2017, n. 985