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Il padre assente paga i danni al figlio dalla nascita.
07/10/2016

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Non basta assolvere al dovere del mantenimento,ย se il padre risulta assente dalla vita del figlio รจ tenuto al risarcimento del danno fin dalla nascita. Lo ha affermato il tribunale di Cassino, con la recente e interessante sentenza (n. 832/2016 qui sotto allegata) condannando un papร a risarcire alla figlia, naturale, ormai adolescente,ย 52mila euro a titolo di danno non patrimonialeย per non essere stato praticamente mai presente nel corso della sua vita, pur essendo in regola con il pagamento del mantenimento.
A nulla รจ valso il tentativo di difesa dell'uomo che sosteneva di aver sempre ottemperato agli obblighi di mantenere la figlia, di cui anni prima il tribunale aveva accertato la paternitร naturale, ma di non poter trascorrere piรน tempo con la stessa, sia per i continui impedimenti frapposti dalla madre, sia per il timore che il suo nucleo familiare (moglie e figli) venisse a conoscenza dell'esistenza della figlia avuta con un'altra donna.ย
Il giudice, infatti, prendendo atto che il padre si era totalmente disinteressato della bambina, muovendosi nel solco dell'orientamento della giurisprudenza di legittimitร , accoglieva le richieste della madre (ricorrente), ivi compresa quella di vedersi attribuita una somma forfettaria per il mantenimento della minore per il periodo intercorrente (circa un anno) tra la sentenza di riconoscimento della paternitร naturale e il decreto che fissava il mantenimento mensile.ย
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L'obbligo di mantenimento del figlio naturale
Su questo punto, infatti, il tribunale ha affermato che "รจ noto che l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (cfr. tra le varie, Cass. n. 27653/2011)". E la sentenza dichiarativa "della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento comportando per il genitore, ai sensi dell'art. 261 c.c.,ย tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento".ย L'obbligazione, prosegue la sentenza, trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva รจ datata appunto al momento della nascita del figlio, ed anzi l'obbligo di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda.ย
Per cui, "la conseguenza ineludibile รจ che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciรฒ a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciรฒ stessoย non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternitร o maternitร naturale",ย proprio perchรฉ "il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, รจ sorto fin dalla sua nascita (cfr., da ultimo, Cass. n. 3079/2015)".ย
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Il risarcimento del danno non patrimoniale
Quanto invece alla richiesta di risarcimento danni perย abbandono del minore,ย la questione si inserisce, afferma il giudice, nella piรน vasta problematica della responsabilitร aquiliana nei rapporti familiari oggetto di una rielaborazione condotta sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali della persona.ย
Da tempo, in merito, la giurisprudenza ha enucleato la nozione diย "illecito endofamiliare",ย secondo la quale, la violazione dei relativi doveri familiari nel caso in cui la stessa provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, puรฒ integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. E in tale ambitoย non puรฒ che rientrare il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio,ย che, ha spiegato il tribunale, "determina un'immancabile feritaย di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela".ย
Nel caso di specie, sebbene la minore apparisse serena e con un percorso evolutivo sostanzialmente regolare, ha osservato il giudice, "il Ctu ha sottolineato le possibili problematiche nell'evoluzione della crescita psicologica e quelle, nella vita da adulta, attinenti alla formazione di rapporti sani e durevoli con l'altro sesso".ย La bambina ascoltata, fra l'altro, aveva riferito di non aver incontrato il padre non piรน di 5 volte precisando che non le piaceva stare con lui soltanto per un paio d'ore.ย
ร chiaro, dunque, prosegue la decisione, cheย il padre "รจ figura sostanzialmente del tutto assente nella vita della figliaย e, pur rispettando l'obbligo al mantenimento, si รจ limitato a vederla in rarissime occasioni, dietro palese sollecitazione del giudice, ma non facendo nulla per instaurare un normale legame affettivo addirittura delegando l'incombenza alle di lui madre e sorella".ย
E la privazione della figura genitoriale paterna, quale punto di riferimento fondamentale soprattutto nella fase della crescita, "integra un fatto generatore di responsabilitร aquiliana c.d. endofamiliare la cui prova, secondo la S.C., puรฒ essere offerta sulla base anche di soli elementi presuntivi, considerando la particolare tipologia di danno non patrimoniale, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale cheย ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sรจ della lesione (cfr. Cass. n. 16657/2014)".ย
Per cui, la liquidazione di siffatto danno non patrimoniale non puรฒ che essere equitativa stante "l'obiettiva impossibilitร o particolare difficoltร di fornire la prova del quantum debeatur"ย e va liquidata, ha concluso la sentenza in 52mila euro, pari a 4mila euro all'anno dalla nascita ad oggi.
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Tribunale Cassino, sentenza n. 832/2016ย
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