Impugnazione tardiva del licenziamento: nessun risarcimento per il lavoratore.

La decadenza dall’impugnativa del licenziamento (individuale o collettivo) preclude l’accertamento giudiziale dell’illegittimità del recesso e la tutela risarcitoria di diritto comune, venendo a mancare il necessario presupposto, sia sul piano contrattuale, sia sul piano extracontrattuale.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 498/16; depositata il 14 gennaio)