
Il Datore di Lavoro non risponde dei danni da infortunio del lavoratore che ponga in essere condotte
PRINCIPIO DI DIRITTO Alla stregua dell’art. 2087 c.c. non è ipotizzabile a carico dell’imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che, pur non rientranti nella nozione di inopinabilità e di abnormità, siano state poste in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta, perché non rientranti nella suddetta prestazione e perché effettuate senza darne allo stesso preventiva comunicazione secondo le

Al lavoratore con contratto di formazione e lavoro assunto dalla P.A. spetta la retribuzione per le
PRINCIPIO DI DIRITTO. «Nell’impiego pubblico contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 726/1984, qualora il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro venga assegnato a mansioni diverse e superiori rispetto a quelle indicate nel contratto, ferma la nullità dell’assegnazione, trova applicazione l’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, sicché il lavoratore avrà diritto a percepire il tratta

Troppe trasferte, gastrite per il dipendente pubblico: sì all’indennizzo e al risarcimento
Trasferte di lavoro a ripetizione, con annessi lunghi viaggi e pasti consumati fuori casa più volte la settimana. Lo stress subito dal dipendente pubblico – a disposizione del Ministero dei Trasporti – si è concretizzato in una gastrite cronica, che, secondo i Giudici, può valergli il diritto all’equo indennizzo – previsto per le cosiddette «infermità dipendenti da causa di servizio» – e al risarcimento del danno biologico. Irrilevante la carenza di personale lamentata dalla

Licenziato dopo due anni dal fatto: al lavoratore spetta la sola tutela indennitaria.
Il principio sul licenziamento e ritardo della contestazione. La Suprema Corte, in riferimento al caso di specie, afferma dunque il principio secondo cui «la dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all’accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso, ricadente “ratione temporis” nella disciplina dell’art. 18 della l. n. 300/1970, così come mod